Ricordino del raduno... chi ha preso un velox???

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Gabro
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Ricordino del raduno... chi ha preso un velox???

Messaggio da Gabro »

dal comune di Pratovecchio :-|
157.70 euri e 5 punti
29kmh in eccesso sul limite dei 50
SP310 Km 6+650
il 26 Aprilie, il giorno del giro tutti insieme :roll:

apparecchio TRAFFIPHOTT III (o traffi-fott?!?!?)

urca che palle!
e la ricognizione antivelox l' avevamo fatta il giorno prima :'(

spero di essere l' unico!
Ultima modifica di Gabro il sabato 20 settembre 2008, 17:59, modificato 4 volte in totale.
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Martello
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Re: Arrivato ricordino del raduno :(

Messaggio da Martello »

Gabro ha scritto:apparecchio TRAFFIPHOTT III (o traffi-fott?!?!?)
Èsicuramente traffi fott
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marco1975
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Messaggio da marco1975 »

Noo! Ma era un velox fisso? Speriamo bene...
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Gabro
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Messaggio da Gabro »

dovrebbe essere una "cassetta per gli uccellini"

http://www.fotocontrollo.com/traffiphot1.htm

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marco1975
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Messaggio da marco1975 »

E' proprio lui il maledetto! Difficilissimo da vedere, perchè sta a 2 metri di altezza e poi lo dipingono di verde.
Mi ha inchiappettato anche a me nel 2005 sulla Volterrana...
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AndroidX
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Messaggio da AndroidX »

...Tipo cassetta degli uccellini????

Ma non eri anche cacciatore??? .....Urge fucilata liberatoria! :mrgreen: :angel:
Eroe non è colui che non cade mai... ma colui che una volta caduto trova il coraggio di rialzarsi e tornare a correre

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robyke
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Messaggio da robyke »

gabbrolo,
ricorda che ormai gli apparecchi di rilevamento della velocità debbono per legge essere ben visibili e soprattutto ben segnalati (tanto per capirci debbono avere il cartello con il berretto della polizia).
che mi ricordo io tutti quelli a "casetta d'uccello" non hanno nessun cartello.

questo dovrebbe essere sufficiente per far ricorso e farsi annullare la multa stessa.

speriamo almeno :roll:
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alex
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Messaggio da alex »

Ufficio Del Giudice di Pace di x
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
Ill.mo sig. Giudice,
ricorre: x in proprio, nato a x e residente in x ma elettivamente domiciliato, ai fini della presente opposizione, in x, presso la residenza del Sig. x, quest’ultima situata in x;

il quale premette ed espone
L’istante, in qualità di proprietario della moto targata x ha ricevuto in data XXXXXX ad opera della Polizia Municipale di x, notifica di accertamento di una infrazione compiuta ex art. 142/8 del C.d.S. il giorno x, ore 10,26 sulla x, alla progressiva chilometrica x (consultate il verbale x - all. n.1).
Tale infrazione non è stata immediatamente contestata ed è stata utilizzata, sempre ai fini di cui sopra, così come del resto indicato sul verbale, apparecchiatura collocata in postazione fissa del tipo Traffiphot III SR.
Parte ricorrente è stata resa edotta che a seguito di detta violazione dovrà essere effettuato un complessivo pagamento in misura ridotta pari ad EURO x (importo comprendente le spese di notifica) poiché il conducente circolava alla velocità di Km/h 1x, superando così di KM/h il limite massimo stabilito in KM/h 70 alla guida del mezzo di trasporto contrassegnato dalla targa sopra indicata.
Sul verbale viene peraltro specificato che il motivo della mancata contestazione immediata è da ascrivere al fatto che i verbalizzanti, considerando il tratto stradale oggetto dell’eseguito rilievo, hanno dichiarato di avvalersi dell’art.4 comma 2 della legge n.168 dell’1.8.02 e del Decreto Prefettizio identificato dal prot. n.178/037AREA 4 del 16.1.04.
Inoltre al proprietario del mezzo sanzionato è stato comunicato che la rilevata infrazione determina la detrazione di n.2 punti dalla patente di guida a carico dell’effettivo trasgressore tanto che il medesimo ha ricevuto contestuale invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente (invito poi assolto con lettera che si produce e che attesta che il conducente della moto coincide con il proprietario della stessa – all. n.2).
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.
Tuttavia, allo scopo di meglio comprendere i motivi di detta richiesta che verranno di seguito elencati specificatamente ed ancor prima di analizzare i possibili specifici vizi di incostituzionalità, inesistenza, nullità ed inefficacia del provvedimento medesimo, appare opportuno premettere che in forza del dodicesimo comma dell’art.23 della legge 24/11/1981 n.689 è stata abbandonata la tradizionale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, a fronte della quale era l’opponente a dover fornire la prova del contrario: attualmente, invece, in analogia ai principi vigenti in materia di illecito penale, spetta alla P.A. fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa e dell’inadempimento di essa in capo ai ricorrenti tanto che in mancanza di detta prova, non sussistendo prova sufficiente sulla responsabilità dell’opponente medesimo, il ricorso deve necessariamente essere accolto.
Si consideri inoltre come più volte la Cassazione Civile, con relative sentenze, tra le quali si rende opportuno elencare la n.9909/01, la n.3522/99, la n.2734/02, la n.3350/01, la n.693/99, la n.3939/98, la n.6302/96, la n.2988/96, la n.12846/95, la n.12545/92 e la n.12189/92, abbia sempre confermato come ad un verbale di accertamento non possa essere attribuito valore di piena prova sino a querela di falso. Ciò nel senso che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante uno strumento debitamente omologato potrà ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, facendo in effetti il verbale piena prova fino a querela di falso dell’effettuazione degli eseguiti rilievi medesimi mentre le loro risultanze potranno assurgere ad elemento di prova solamente in base a concrete circostanze di fatto.
Con la proposta opposizione il Giudice rimane in sostanza così adesso investito di un potere-dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito della deduzione delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione per stabilire se la stessa sia fondata o non o, quanto meno, se lo sia in tutto o in parte (consultate sul punto la Sentenza della Cassazione del 21-9-1998 al n.9433).
Ugualmente utile appare opportuno, analizzando i singoli vizi che hanno caratterizzato l’intero procedimento amministrativo e che saranno di seguito meglio analizzati, tenere ben presente il suddetto art.23 della legge 24/11/1981 n.689, dove al suo sesto comma così dispone:
“Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”.
MOTIVI

1) Vizio di legittimità per manifesta violazione di legge con contestuale vizio di forma per errata motivazione riportata sul verbale di accertamento finalizzata a giustificare la mancata immediata contestazione della riscontrata infrazione.
L’art. 4 della legge 168/2002 introduce una deroga alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni al c.d.s. solamente su 4 categorie di strade: in particolare le lettere A, B, C e D dell’art. 2 comma 2 c.d.s.
Da osservare che mentre nel caso di strade di categoria A e B la procedura di contestazione differita è applicabile ex lege, sulle strade di categoria C e D sarà utilizzabile solo dopo l’emissione di un idoneo provvedimento da parte del Prefetto territorialmente competente; nel caso di specie il Decreto è stato dapprima riqualificato (con indicazione specifica delle strade considerate effettivamente pericolose) in relazione alle strade provinciali, ipotesi che ci riguarda direttamente, non solo dal prot.178/03/AREA 4 del 16.1.04 come del resto indicato sull’accertamento di infrazione, ma anche da una ulteriore riqualificazione avvenuta il 24.1.05 come meglio dimostra l’allegato che si produce (doc. n.3).
Pertanto l’attuale Decreto Prefettizio non assume la veste del prot. n. 178/03/AREA 4 del 16.1.04 così come erroneamente indicato sul verbale di accertamento.
Appare in via preliminare pertanto evidente la sussistenza di un vizio di forma tale da inficiare di nullità l’accertamento di infrazione notificato (oltre che ovviamente del conseguente provvedimento sanzionatorio) per errata motivazione addotta come giustificante ai fini di una contestazione differita.
Sussiste poi, sempre in relazione alla medesima causale, un vizio di legittimità per violazione di legge tra l’altro rilevabile anche di ufficio dal Giudice (mancata indicazione avvenuta seconda riqualificazione delle strade provinciali); bisogna tener presente infatti la strettissima connessione che lega l’attuale effettivo decreto prefettizio con la legge n.168/02.
Tali suddetti vizi ovviamente comportano, disgiuntamente tra di loro, la nullità non solo dell’accertamento di infrazione notificato ma anche del conseguente provvedimento sanzionatorio.
2) Difetto di titolarità della Polizia Municipale di x.
Si rileva inoltre che il già citato Decreto del Prefetto x, conformemente alle successive riqualificazioni delle strade all’uopo considerate pericolose (consultate per intero l’allegato n.3 già indicato), non autorizza assolutamente il Comune di x ad effettuare i rilevamenti delle violazioni al c.d.s. come quelle nel caso di specie, in postazione fissa, bensì detta autorizzazione è riservata solamente agli Enti Comunali di x.
Solamente per tale motivo l’operato della Polizia Municipale di x si presenta doppiamente viziato di legittimità sotto il profilo di una incompetenza e di un eccesso di potere. In sostanza, l’attività amministrativa compiuta dagli agenti accertatori, dovrà senz’altro considerarsi priva di valenza giuridica ed il conseguente verbale opposto andrà qualificato come inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace.
Dalla palese violazione delle suddette prescrizioni da parte dell’ente municipale consegue la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa (o responsabilità contravvenzionale che dir si voglia) a carico dell’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.
3) infrazione non immediatamente contestata con conseguente vizio di legittimità per manifesto eccesso di potere.
L’art. 4 della legge 168/2002 introduce una deroga alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni al c.d.s. solamente su 4 categorie di strade: in particolare le lettere A, B, C e D dell’art. 2 comma 2 c.d.s. .
Da osservare che mentre nel caso di strade di categoria A e B la procedura di contestazione differita è applicabile ex lege, sulle strade di categoria C e D sarà utilizzabile solo dopo l’emissione di un idoneo provvedimento da parte del Prefetto territorialmente competente; nel caso di specie il Decreto Prefettizio attualmente vigente in Pisa.
Con detto decreto il prefetto ha individuato le strade della provincia di Pisa che sono da ricomprendersi all’interno della categoria C, e tra queste rientra anche la S.R.T. 206, specificando, comunque, che “La classificazione del tipo “C” è limitata alle tratte stradali esterne ai centri abitati- Le tratte delle sopraindicate strade correnti all’interno dei centri abitati sono classificate tipo “F” .“
A mente dell’art. 2 comma 2 c.d.s. le strade di categoria F sono definite “locali”.
Poiché l’art. 4 della legge 168/2002 consente di derogare alla contestazione immediata solamente sulle strade di categoria A, B, C, e D, di conseguenza su tutte le altre categorie di strade resta applicabile la regola generale della contestazione immediata.
Nel caso di specie la contravvenzione elevata a carico del ricorrente, in base al chilometro indicato sul verbale, è stata rilevata all’interno di un centro abitato; pertanto, in base al decreto 178/2002 del Prefetto x tale tratto di strada è da considerarsi di categoria “F”.
Poiché l’art. 4 della legge 168/2002 consente agli organi di polizia di non contestare immediatamente le infrazioni rilevate solo su strade, o tratti di esse, di categorie A, B, C o D, su tutte le altre tipologie di strade dovrà essere effettuata la contestazione immediata, salvo che, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 201 c.d.s., non venga fornita una motivazione sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata.
Nel caso di specie la Polizia Municipale di Santa Luce non fornisce alcuna motivazione, se non quella, palesemente non applicabile al caso di specie, di trovarsi su un tratto di strada che a norma dell’art. 4 della legge 168/2002 e del decreto del prefetto di Pisa n. 178/2002 non richiede contestazione immediata.
La ratio della limitazione introdotta dall’art. 4 della legge 168/2002 risiede nell’ovvia considerazione che sulle strade di categoria A(autostrade) e B (strade extraurbane principali), la velocità generalmente tenuta dalle auto è tale da giustificare, sull’altare della sicurezza degli utenti della strada e degli agenti accertatori, il sacrificio del diritto di difesa conseguente dalla mancata contestazione immediata delle infrazioni rilevate.
Tale limitazioni possono estendersi alle strade di categoria C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento) sul presupposto che anche su tali tratte possono essere raggiunte velocità comunque elevate.
Alla luce di queste logiche considerazioni si capisce come mai il Legislatore non abbia esteso la possibilità di derogare alla regola generale della contestazione immediata sulle altre tipologie di strade, tra cui quelle di categoria F; su tali vie, infatti, la velocità comunemente tenuta dagli automobilisti è tale da consentire, almeno in potenza, la contestazione immediata delle infrazioni (sussistendo peraltro la possibilità, da parte degli Enti all’uopo preposti, di applicare sull’asfalto i così denominati “deceleratori”), salvo ometterla nel caso di oggettivi elementi impeditivi di cui, tuttavia, deve essere dato conto nel verbale di contravvenzione stesso.
4) Mancato rispetto dei dettami legislativi imposti dall’art.4, 3’ comma della legge n.168/02 richiamata sul verbale proprio dalla Polizia stradale verbalizzante con conseguente lesione dell’art.24 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Ferma rimanendo le eccezioni di cui ai punti precedenti ovviamente assorbenti rispetto a tutte le altre, il ricorrente precisa di avere confermato alla Polizia Municipale verbalizzante di avere in effetti condotto la moto il giorno indicato sull’accertamento di infrazione sul luogo oggetto dell’eseguito rilievo ma di avere altresì richiesto al medesimo Ente (all. n.2 già citato) di poter prendere visione dei sistemi fotografici o di una ripresa video e ciò allo scopo di verificare le modalità di svolgimento del fatto attribuito come illecito amministrativo.
Parte ricorrente ha tuttavia appreso dalla Polizia Municipale di x che a disposizione del proprietario del veicolo sanzionato vi era una semplice criptica foto attestante la commessa violazione e non, come richiesto, una sequenza fotografica, o, ipotesi ancora più preferibile, una ripresa video.
Detta sequenza fotografica o ripresa video è peraltro espressamente imposta a carico degli agenti accertatori in base ai dettami dell’art.4, 3’ comma della già citata legge n.168/02 in quanto, essendo consentita la contestazione di una infrazione in forma differita, quanto meno dovranno stabilirsi con una certa sicurezza i motivi di una eventuale violazione ai dettami del c.d.s. Tale comma peraltro così titola:
“la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, ……..”.
Anche a causa di tale vizio il provvedimento sanzionatorio adottato deve pertanto considerarsi nullo, inesistente o comunque inefficace.
Non avere adempiuto ai suddetti dettami ha di fatto compromesso le capacità difensive della parte ricorrente (espressamente tutelate dall’art.24 della Carta Costituzionale) la quale si trova adesso impossibilitata a dimostrare la necessità, nel caso di specie, di una improvvisa accelerata (sussistendo di fatto così una causa di esclusione della responsabilità ex art.4 della legge n.689/81 ed adesso difficilmente dimostrabile ex post per le mancanze della Polizia Municipale) dettata da motivi contingenti per responsabilità altrui ed altresì atta ad evitare un sinistro stradale stante infatti la presenza di altri mezzi di trasporto.
Considerato quanto appena indicato al presente punto n.4 dei suddetti motivi di opposizione, in forza del dodicesimo comma dell’art.23 della legge 24/11/1981 n.689, il presente ricorso dovrebbe trovare ugualmente accoglimento proprio perché l’esponente non è stato posto in grado di dimostrare l’effettiva esistenza, nello specifico caso concreto, della già citata causa di esclusione della responsabilità ex art.4 legge 689/81.
5) mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, Traffiphot III SR, specie in relazione alle dovute periodiche tarature.
Il ricorrente ricorda come la Polizia Municipale abbia notificato un verbale di accertamento di una infrazione compiuta ai sensi dell’art. 142/8 del C.d.S. mediante utilizzo di uno strumento (Traffiphot III SR) la cui perfetta funzionalità, secondo quanto sostenuto dai verbalizzanti, era stata verificata prima dell’uso.
Poiché l’esponente ha invece fondati dubbi, anche in relazione alle causali che saranno di seguito sotto elencate, che la strumentazione, al momento degli eseguiti rilievi, avesse in realtà ricevuto idonee ed adeguate tarature, conformemente alla decisione della Cassazione Civile (consultate la sentenza n.8515 del 22.6.2001), sussiste così una ipotesi di contestazione su una contravvenzione, dovrà essere il resistente (quindi la P.A.) a doverne provare il corretto funzionamento mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato.
Sul punto in questione si richiama peraltro all’attenzione del soggetto giudicante, tre recentissime decisioni adottate da altrettanti Giudici di Pace diversi (all. n.4, n.5 e n.6) (dopo la “circolare” del Ministero dell’Interno del 30.6.05 e rubricata al n.300/A/1/43252/144/5/20/3), le quali hanno nuovamente evidenziato l’esistenza, al momento ancora irrisolta, di una lacuna legislativa riguardante il codice della strada in relazione alle norme effettivamente applicate in Italia per ciò che attiene alla revisione periodica delle tarature dei dispositivi di misura della velocità.
Come accertato dai suddetti tre Giudici infatti detta strumentazione appare del tutto inaffidabile se non sottoposta, come all’uopo statuito dalla Legge n.273/1991 (in Italia mai applicata), a periodiche verifiche di funzionalità presso appositi centri SIT.
Il riferimento è alle sentenze del 7.7.05, del 10.10.05 e del 21.11.05 dove i soggetti giudicanti hanno espressamente statuito che:
a) prima di ogni singolo accertamento l’apparecchio deve essere sottoposto ad adeguata taratura mentre nei casi specifici ciò non si era verificato o quanto meno non era stata adeguatamente fornita prova in tal senso;
b) sussiste un conflitto di interessi qualora la revisione periodica venga effettuata ad opera della stessa azienda costruttrice e ciò a causa di una sicura violazione del principio di indipendenza dei laboratori di taratura che vige in metrologia; in sostanza solo i centri SIT previsti dalla legge 273/91 potrebbero garantirne la terzietà.
Mentre uno dei suddetti Giudici ha ricalcolato la velocità (in forma convenzionale) che il mezzo sanzionato poteva in effetti avere al momento dell’eseguito rilevamento (velocità ovviamente inferiore rispetto a quella riscontrata dagli accertatori e ciò analogamente ad una decisione presa il x nella causa catalogata al x e la cui sentenza non è ancora stata redatta) gli altri Giudici, addirittura, non hanno neppure preso in considerazione le risultanze degli agenti!
L’esponente condivide senz’altro tali motivazioni in quanto la Polizia Municipale non ha sino ad ora dimostrato che lo strumento in dotazione sia stato in effetti assoggettato ad un controllo periodico anche per quanto attiene alle necessarie dovute tarature secondo i parametri indicati dal 2’ comma dell’art.345 del regolamento del C.d.S. che consentono di verificare se lo strumento sia eventualmente affetto da tutta una serie di errori anche sistematici.
In Italia infatti, come del resto in Europa, esistono e vengono applicate norme tecniche come la UNI 30012 il cui campo di applicazione è relativo agli apparecchi “..i cui risultati della misurazione sono utilizzati per dimostrare la conformità a determinati requisiti” che, come i rilevatori di velocità, necessitano di una taratura periodica annuale.
Tali norme, che insieme alle norme OIML-R91 (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) relative alla taratura di Misuratori di Velocità vengono applicate negli Stati membri UE, al par.4.11 prevedono la Taratura come parte essenziale della manutenzione periodica di uno strumento.
Taratura periodica da effettuarsi presso uno dei centri di taratura autorizzati (Centri SIT), scelti tra quelli pubblicati annualmente nella G.U. su decreto del Ministero dell’Industria ed Artigianato, d’intesa con il Ministro della Ricerca Scientifica, ai sensi della Legge 11.8.91 n.273 e successive modificazioni e non il semplice controllo effettuato dall’agente o dal tecnico della Società che gestisce lo strumento rilevatore che possono verificarne il funzionamento ma non che le misure siano corrette e non affette da errori.
A tale proposito è opportuno citare la sentenza del Tribunale di Lodi n.363/00 del 22.5.00 (peraltro richiamata dai tre Giudici nelle suddette sentenze) fondata su perizia tecnica eseguita sull’Autovelox mod.104/C2 eseguita dal Dott. Paolo Soardo direttore dell’istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, ente supremo Nazionale in materia di Metrologia istituito con la sopra menzionata legge 273/91, dove tra l’altro viene riportato che: “In assenza di tarature, non è possibile correggere eventuali errori sistematici di uno strumento, né rilevare e conseguentemente correggere, errori derivanti da variazioni nel tempo delle sue caratteristiche metrologiche, dovute ad esempio a variazioni delle regolazioni interne intervenute durante l’uso”.
Nel caso in questione, i possibili errori di misura derivanti dalla mancanza di tarature, ed in particolare dal possibile disallineamento dei due fasci laser intervenuto nel tempo e con l’uso, possono portare a valori dell’incertezza di misura dal +/-14,7% al +/-15,9% diventando così in questo caso uno strumento illegittimo (consultate il già citato 2’ comma dell’art.345 del regolamento del C.d.S. il quale afferma che non possono essere impiegate per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%).
Nelle conclusioni della suddetta sentenza viene anche detto: “In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli Enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento di un momento di per sé irripetibile.
Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, in relazione alla presunta infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di x, così come del resto già sancito precedentemente alla circolare ministeriale di cui sopra dal Giudice di Pace di Siena, di Pisa e di Viareggio nelle rispettive sentenze del 4.2.05, del 7.3.05 e del 30.5.05 (all. n.7, n.8 e n.9) nonché dal Giudice di Pace di Lecce con apposita sentenza del 15.4.05 rubricata al n.1220 (all. n.10 – sentenza che peraltro essa stessa richiama sul punto numerosissime altre analoghe decisioni adottate dai vari Giudici interessati), sino a che non venga dimostrato che lo strumento utilizzato sia in effetti provvisto di regolare e recente certificato di taratura SIT (al momento nel caso di specie non documentato), i rilevamenti effettuati dall’apparecchiatura stessa non potranno essere considerati fonte di alcuna prova.
Sempre il ricorrente è infatti fermamente convinto che tutte le citate pronunce di merito abbiano opportunamente evidenziato la necessità di colmare le lacune del Nuovo Codice della Strada mediante normative specialistiche in materia di strumenti di misurazione, poiché anche i “rilevatori elettronici di velocità” non sono altro che strumenti di misura.
Una “circolare” come quella del Ministero dell’Interno e rubricata al n.300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.6.05 la quale, interpretando il decreto n.1123 del 16.5.05 emesso dal Direttore Generale della Motorizzazione, Ing. Sergio Dondolini, ritiene che (consultate l’art.4 del decreto stesso) il dispositivo “Autovelox 104/C-2” (e di conseguenza anche tutti gli altri strumenti) debba essere periodicamente revisionato in termini non superiori ad un anno sotto il profilo proprio delle suddette tarature solo se utilizzato in postazione fissa ed in ogni caso ammette che la revisione medesima possa essere effettuata dalla stessa ditta costruttrice, non può assolutamente avere valore di giurisprudenza nè porsi in contrasto con una legge dello Stato (Legge273/91); se così fosse dovrà essere disapplicata e non tenuta in considerazione. In ogni caso in merito, dovrà rimanere fermo il principio del libero convincimento di un Giudice.
Infine parte ricorrente ritiene opportuno chiedere, in base all’art. 210 c.p.c., l’esibizione del rapporto di servizio in riferimento al giorno di rilevamento della violazione del c.d.s. oltre che di tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione.
Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che l’esponente si riserva di enunciare, col presente atto
RICORRE
alla S.V. Ill.ma affinchè, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge e con il riconoscimento di un risarcimento danno ex art.96 c.p.c..
Parte ricorrente, qualora venga confermato l’indicato difetto di titolarità di cui al punto n.2 dei motivi di opposizione e come tale, dagli accertamenti in corso di causa che saranno effettuati, ascrivibile a dolo del soggetto verbalizzante, indica tale richiesta di risarcimento danni in EURO 1.000,00 mentre nella minor somma di EURO 700,00 in ipotesi della minore responsabilità di colpa grave.
Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato oltre che di ogni riserva in via istruttoria oltre a quella già in precedenza indicata.
Si produce i seguenti allegati:
n.1: originale accertamento di infrazione notificato;
n.2): copia lettera inviata dal ricorrente alla Polizia Municipale verbalizzante;
n.3): copia decreto Prefettizio con successive avvenute riqualificazioni;
n.4: copia sentenza Giudice di Pace di Bari del 7.7.05;
n.5: copia sentenza Giudice di pace di Pisa del 10.10.05;
n.6): copia sentenza Giudice di pace di Pisa del 21.11.05;
n.7): copia sentenza Giudice di Pace di Siena del 4.2.05;
n.8): copia sentenza Giudice di Pace di Pisa del 7.3.05;
n.9): copia sentenza Giudice di Pace di Viareggio del 30.5.05;
n.10): copia sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 15.4.05.
Con ossequio.
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alanbraxe
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Autovelox al raduno, qualcuno mi ha fatto compagnia???

Messaggio da alanbraxe »

Ieri sera mi è arrivata una bella cartolina verde, questa mattina andando in posta mi accorgevo che i gentilissimi vigili di Pratovecchio (ar), mi decurtavano 5 punti e 150,00 euri di verbale!!! :-x Andavo a 77km/h....
Di tutte le moto del raduno l'ho preso solo io che ero l'ultimo novellino con l'rsv???
Spero per tutti di si :-?
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"La spinta viene da dietro..... Quella da davanti, è traino....!!!"
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albarsv
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Messaggio da albarsv »

azz..speriamo bene..mi mancherebbero pochi mesi per riportarmi a 20punti...
:'(
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steV60
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Messaggio da steV60 »

Cazzarola....mi spiace :frown:


cmq per ora tu e il Gabro :roll: :frown:


.....ho paura ad andare a vedere la posta.... :versteck:
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Karling
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Messaggio da Karling »

Cavoli che p@lle...

Mi dispiace per chi l'ha presa, vediamo se stavolta mi "sverginano"... :frown:
ex moto???... troppo lunga la lista... ;-)
quanti km fatti???... troppo lungo il conto... ;-)
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steV60
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Messaggio da steV60 »

....sto imprecando per te Gabro :aerger:


condolianze x i 5 punti..... :frown:
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Messapico
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Messaggio da Messapico »

:frown:
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Messaggio da Matte »

Mi spiace per te, tra punti e soldi è una bella mazzata :-?
Paolo
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