Le nostre moto, come le trasportiamo?

C.d.S., problemi con garanzie e assicurazioni, curiosità legali
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gidea75
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Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da gidea75 »

Apro questo topic per riassumere e chiarire i dubbi che ci attanagliano quando dobbiamo portare le nostre belle in pista o su lunghe trasferte.

Intanto riprendo per intero il regolamento che riguarda i carrelli:

Carrelli Trasporto Moto

Spesso si pensa all’acquisto di un carrello portamoto, ma siamo sicuri di sapere cosa acquistare e le differenze fra i vari rimorchi?

Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
I rimorchi, invece, hanno targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.
I rimorchi, inoltre, vengono omologati per un uso specifico e quindi per trasportare motocicli è necessario che tale evenienza sia annotata sul certificato di omologazione.
Avremo, pertanto, dei rimorchi detti T.A.T.S.; rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc.

Non tutte le categorie di patente però permettono di condurre un veicolo con rimorchio. Per verificare se si è in possesso di un permesso valido si deve fare attenzione al peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
Sarà possibile la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE.
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Come è naturale anche il codice della strada si occupa dei rimorchi.

In particolare l'articolo 56 recita:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 24 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

Molto importante è sapere che condurre veicoli con annessi rimorchi riduce i limiti di velocità consentiti.
In particolare l’articolo 142 codice della strada al comma 3 lett. e prevede un limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Attenzione: in caso si superi il limite di velocità e si incorre in una contravvenzione, gli importi della stessa saranno raddoppiati. Anche il TUTOR sembra possa accertare la violazione del limite imposto per legge, anche quando si proceda nel range dei 130 Km/h.
Altro aspetto degno di essere considerato è dato dall’assicurazione dei rimorchi.
I carrelli appendice non devono essere assicurati. I rimorchi pagano l’assicurazione per rischio statico. Durante il trasporto eventuali danni provocati saranno coperti dall’assicurazione della motrice (infatti con l’omologazione del gancio di traino l’assicurazione obbligatoria che manleva i danni causati dalla circolazione soggiace ad un aumento del 5% del valore di premio annuo).

Di seguito una tabella riassuntiva e chiarificatrice di quanto detto.

Carrelli appendice.

Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
-Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
-Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
-Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
-Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
-Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino

Rimorchio "leggero"

cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.

-I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
-Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
-Limiti di velocità: quelli degli autotreni

Rimorchio

-Tutti i rimorchi Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
-Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
-Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
-Limiti di velocità: quelli degli autotreni

Semirimorchio

Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino.
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada.
-Esseno muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
-Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
-Limiti di velocità: quelli degli autotreni

Rimorchio T.A.T.S.

Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

-Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
-Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina.
-Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno.
-Limiti di velocità: quelli degli autotreni
-Non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare



... che pressappoco vuol dire che non si possono usare i carrelli appendice per portare le moto, quindi occhio a cosa comprate, specie di seconda mano.

Altra domanda forte: "Posso trasportare la mia moto nella macchina/furgone togliendo i sedili, smontando il tetto e legandola col filo da pacchi come gli emigranti di un tempo?" :mrgreen:

Sì e no ... ci chiarisce il dubbio l'articolo 164 del codice della strada, che parla di "sistemazione del carico sui veicoli" e precisamente:

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.


3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.



Ho evidenziato i primi due capoversi perchè questi chiariscono bene come si può trasportare un carico, ovvero deve essere SICURO per sé e per gli altri. Quindi se pensiamo di far entrare a tutti i costi la nostra moto nella Seicento di mamma e ci accorgiamo che neanche riusciamo a vedere nello specchietto, forse è il caso di rifletterci perchè oltre a essere molto pericoloso (immaginate di dover entrare in un incrocio senza visibilità laterale o peggio ancora, una brusca frenata o un incidente), ad un eventuale controllo rischieremmo una multa di 80 euro e soprattutto IL DIVIETO DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO . Avete capito bene, i miei colleghi vi tolgono il libretto seduta stante e non vi fanno andare via se non avete messo in sicurezza il carico. Pensateci prima di lanciarvi in azioni eroiche tipo "Tuono nella Multipla, sdraiata, senza il cupolino, col manubrio a tre cm dalla testa del guidatore".


Il codice della strada non lo dice espressamente ma va da sé che è più che opportuno che le nostre moto siano legate e ben ancorate, perchè durante la marcia potrebbero muoversi e creare situazioni di pericolo. LEGATE, non INCASTRATE. ;-)


Altra domanda ricorrente, "un amico può prendere il furgone della ditta e ci carichiamo le moto per andarci in pista..."

Qui bisogna fare molta attenzione, specie se il furgone (o qualunque altro veicolo) è intestato ad una ditta perchè si potrebbe incorrere nei casi previsti dall'articolo 82 del codice della strada, ovvero "diversa destinazione d'uso".

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base ai nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.


Varie circolari delle MCTC e del Ministero dei trasporti hanno stabilito che è sanzionabile come "diverso uso" (quindi con una multa e ritiro della carta di circolazione ) l'uso del veicolo al di fuori degli orari e delle mansioni aziendaLI, quindi ci arrivate da voi che sarà molto difficile giustificare come "trasporto aziendale " una moto nel furgone della "PRONTO TROMBAIO", magari durante il weekend. Quindi occhio a cosa dice la carta di circolazione. ;-)

Altre risposte specifiche a vostra richiesta, previo versamento di euro 30 per ogni domanda eccedente le 10 lettere dattiloscritte ... :fr:
Ultima modifica di gidea75 il venerdì 20 luglio 2012, 10:42, modificato 5 volte in totale.
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da max factory »

troppo lungo , non ce la faccio a leggerlo, tanto il carrello l'ho venduto, meglio affittare un furgone
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R: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da Lubo »

io noleggio il furgone :ciapa: la moto sta bella legata e al sicuro .. a mio parere niente di meglio del nolo se si viaggia con 3 moto (quindi si divide per tre) ma fino a 5 pistate all'anno altrimenti diventa economicamente sfavorevole... per il.mio caso poi cambia da persona a persona!

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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da enjoyash »

bel post, compresi i colori, leggibilissimi :fr:
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da torakiki.gt »

io l'ho preso appositamente attrezzato per portare la moto, ma sul libretto c'è la dicitura generica "trasporto attrezzature sportive"
nel mio armadio c'è una scimmia cattiva che mi ha fatto prendere un'aprilia...
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da indi-checked »

ottimo topic!

quanti di vuoi usano il carrello?
cmq un problema é anche dove tenerlo, ci vuole un posto garage solo per quello praticamente o no?
con quattro cilindri si fanno 2 moto

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Gabro
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da Gabro »

il carrello si può posteggiare anche in verticale ;-)

cmq tornado al discorso che mi interessa, cioè questo: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 06#p577106
(furgome combinato omologato come automezzo, a cui eventualmente smontare i sedili per il trasporto occasionale della moto), per stare in regola cosa devo fare?!?!
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da JayZ »

Con questo 3d mi hai chiarito il senso di un discorso di 4 ore di auto... dove io pensavo all'onta di dover vedere Motazza con lo statore bruciato sul carrellino dietro l'auto... :cry: ...e chi guidava nonchè proprietario del carrello cercava di spiegarmi le differenze di omolgazione, uso e varie .... :ok: ...

grazie

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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da gidea75 »

Gabro ha scritto:il carrello si può posteggiare anche in verticale ;-)

cmq tornado al discorso che mi interessa, cioè questo: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 06#p577106
(furgome combinato omologato come automezzo, a cui eventualmente smontare i sedili per il trasporto occasionale della moto), per stare in regola cosa devo fare?!?!

Gabro scusa ma nessun veicolo è omologato come "automezzo" ... può essere "autovettura", "autocarro" e via dicendo. chiedi di vedere o fatti dire cosa c'è scritto sul libretto del veicolo che ti interessa. Riguardo l'uso, se questo è "privato" e/o "proprio" puoi girarci tranquillamente anche nei weekend. Togliere i sedili e caricarci la moto va bene, fatto salvo quanto detto cioè che non deve impedire o limitare visibilità e manovrabilità al conducente ecc ecc... ;-)

Fanno 330 euro .... :fr:
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da Matte »

Ebbravo Gidea, bel topic ;-) . Per quanto io in pista non ci "vadi"........... :mrgreen: :mrgreen: :fr: :fr:
Paolo
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da knife-grinder »

Salve,
io ho fatto società con un amico per smezzare le spese tra carrello e gancio traino.
A conti fatti, e per esperienza, il carrello vale la spesa. Da Torino per raggiungere una qualsiasi pista dove girare un po' seriamente bisogna farsi almeno un'ora e mezza di strada, quindi tra chilometraggio, affitto, autostrada e carburante e senza dimenticare che non si può organizzare all'ultimo ma per tempo perché bisogna prenotare il furgone, il carrello vince a mani basse. Se poi in programma hai già almeno 5 pistate in un anno, ti sei praticamente ripagato il carrello + gancio.
Adottavamo anche la soluzione di autotrasportatore ma per renderlo economicamente fattibile dovevamo riempire un camion da 6 moto perché per lui il costo è sempre quello, anche con una moto sola. Con in più il disagio di doversi organizzare qualche giorno prima per portare la moto e quindi qualcuno che ti accompagni e lo stesso per andarla a ritirare. Insomma, troppo scomodo.
Col carrello hai lo scazzo che devi viaggiare a codice in autostrada, ma anche con un furgone non puoi andare più di tanto.

In ultimo aggiungo che i carrelli porta moto ora sono in una categoria dedicata che si chiama Carrelli Portamoto e non sono più dei A.T.A.S..

Ciao
Ultima modifica di knife-grinder il mercoledì 20 marzo 2013, 13:59, modificato 1 volta in totale.
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Re: Le nostre moto, come le trasportiamo?

Messaggio da Gabro »

io prendo un furgoncino 9 posi invece :-) http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 20&t=45988
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